NOTA DEL PRESIDENTE SU TAR TOSCANA SENTENZA N. 328 DEL 27 FEBBRAIO 2015 - Canoni pertinenziali: le leggi vanno applicate

Mar
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2015

Roma, 2 marzo 2015

A  TUTTI  I  COMPONENTI  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO

Cari colleghi, 

ancora una volta la giustizia amministrativa, con la sentenza 328/2015 del TAR Toscana, da ragione ai balneari. Infatti, coma già successo con le sentenze del Consiglio di Stato n. 626 e n. 3196 del 2013 e, addirittura, della Cassazione n. 9935 del 2008, è stato ribadito che:

1)  sino a quando non viene formalmente incamerato attraverso la specifica procedura prevista dalla legge, il bene è e rimane  di proprietà del concessionario che lo ha legittimamente costruito e, di conseguenza, i canoni da applicare devono essere quelli tabellari e non i valori OMI;

2) il Codice della Navigazione dispone l'incameramento dei beni nel momento in cui viene a cessare la concessione, (spirare del rapporto), per cui, visto che le concessioni sono state rinnovate automaticamente e quindi sono tuttora perfettamente vigenti, qualsiasi procedura adottata in tal senso appare illegittima.

Tanto pacifico appare ormai il principio che le opere sono di proprietà superficiaria del concessionario, che il Tar Toscana ha condannato il Comune Isola del Giglio al pagamento delle spese processuali che l’imprenditore ha dovuto sostenere per difendere e far valere i propri diritti.

La domanda che ci poniamo è quindi per quale ragione non viene dato seguito generalizzato  ad una giurisprudenza ormai così consolidata che consentirebbe di risolvere non pochi casi che riguardano l'impossibilità da parte delle imprese di corrispondere canoni insostenibili e che, a causa di ciò, stanno per vedersi revocato il titolo?

Quando le sentenze ci sono contrarie, dobbiamo rispettarle immediatamente altrimenti se ne pagano le conseguenze. Quando ci sono favorevoli non succede nulla e le imprese rischiano di  morire. Due pesi e due misure inaccettabili!

Confidiamo che l'Agenzia del Demanio, finalmente, dia disposizione ai Comuni di applicare la legge in modo corretto e che i Comuni, visto che la materia è di loro competenza e forti della omogeneità delle sentenze, provvedano ad emettere ordinativi di introito corretti andando ad attuare le compensazioni che l'errata applicazione fatta in passato rende doverose.

Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE
Riccardo Borgo