Ancora più urgente un intervento legislativo chiarificatore
Sulle concessioni demaniali marittime la giurisprudenza amministrativa non è affatto uniforme e chiara ma del tutto contrastante e contraddittoria.
Basta esaminare le sentenze emanate anche solo nell’ultimo mese.
- Il Consiglio di Stato dichiara non applicabile la proroga al 2033 e quindi scadute al 2023 le concessioni nel Comune di Rapallo (CdS, Sez, VII nr. 3940 del 30 aprile 2024).
- Lo stesso giorno e il medesimo Collegio giudicante, sospende la riduzione della scadenza dal 2033 al 2023 a quelle nel Comune di Moneglia (CdS, Sez. VII nr. 3943 del 30 aprile 2024).
- Il Consiglio di Stato ritiene che le proroghe della scadenza delle concessioni siano nulle nel Comune di Ameglia (CdS Sez. VII 2 maggio 2024 nr. 3963).
- Il TAR di Bari le considera, al contrario, valide ed efficaci nel Comune di Monopoli e Barletta (nr. 273 del 15 maggio 2024 e altre tre identiche) sulla base proprio di una precedente sentenza del Consiglio di Stato relativo al Comune di Castiglione della Pescaia ( nr. 10378 del 30 novembre 2023).
- Il Consiglio di Stato afferma l’obbligo di messa a gara delle concessioni (CdS Sez.VII n. 10237 del 28 novembre 2023).
- Però per lo stesso Consiglio di Stato le gare vanno sospese perché pende il giudizio davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla devoluzione gratuita delle opere (CdS 17 gennaio 2024 nr. 138).
A fronte di questa giurisprudenza amministrativa contraddittoria e anche confusa vi sono però alcuni principi giuridici ormai certi e incontestabili.
- È di esclusiva competenza dello Stato centrale stabilire le modalità di rinnovo e/o riassegnazione delle concessioni demaniali marittime come ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenze nr. 222/2020, nr. 40/2017, nr. 213/2011, 233/2010 e nr. 180/2010).
- Il presupposto per la corretta applicazione della cd Direttiva Bolkestein è l’accertamento della cd “scarsità della risorsa” così come chiarito dalla sentenza della CGUE Terza sez. del 20 aprile 2023 C-348 ai punti 43 e segg.
- Non spetta alla P.A. o ai Giudici ordinari ma alla Corte Costituzionale la disapplicazione delle normativa vigente sulle concessioni demaniali marittime per presunto contrasto con Direttive europee perché dalla stessa potrebbero derivare conseguenze penali in capo ai concessionari ex art. 1161 del c.d.n.. Lo ha chiarito la Consulta con la sentenza 28 gennaio 2010 nr. 28 laddove ha stabilito espressamente che gli “effetti diretti devono invece ritenersi esclusi se dall’applicazione della direttiva deriva una responsabilità penale”.
- La messa a gara delle aree già oggetto di concessione demaniale presuppone la previa applicazione dell’art. 49 del c.d.n. che si presume essere in contrasto con gli artt. 49 e 56 del TFUE così come evidenziato dal Consiglio di Stato con Ord. 15 settembre 2022 nr. 8010, 6 settembre 2023 nr. 8184, 17 gennaio 2024 nr. 138 e da ultimo con l’Ord. 22 maggio 2024 Nr. 3374 che hanno sospeso gli avvisi di gara proprio per questo motivo.
- I concessionari possono continuare ad operare anche se le loro concessioni sono scadute o persino dichiarate decadute in quanto “nel bilanciamento degli interessi contrapposti, perciò, appare preminente quello del privato, tenuto conto che in questo modo sono altresì soddisfatti gli interessi pubblici alla manutenzione dell’area e alla percezione dei canoni demaniali senza soluzione di continuità" ( CdS nr. 1813/2024, 1814/2024 e 1815/2024 del 15 maggio 2024 e nr. 3374 del 22 maggio 2024).
È del tutto evidente che si impone la necessità e urgenza di un intervento legislativo che superi questa confusione e dia certezza agli operatori pubblici e privati.
Il ritardo colpevole espone a rischio il lavoro di migliaia di famiglie di onesti lavoratori e con esso un settore strategico dell’economia del Paese.
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