Siffatta inerzia colposa rischia di produrre danni in capo ai concessionari ancora sprovvisti della formalizzazione della nuova scadenza sui propri titoli concessori.
La responsabilità, in questo caso, ricadrebbe direttamente sui Comuni /Autorità di sistema portuali e sui loro incaricati.
Potrebbe essere utile, pertanto, una formale diffida alla formalizzazione della nuova scadenza preannunciando una eventuale azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla colpevole inerzia dell’Ente.
Nel caso in cui si ritenesse inefficace una ulteriore diffida e, comunque, prima della scadenza del 31 dicembre 2020 si consiglia di utilizzare l’articolo 182 comma secondo del d. l. 19 maggio 2020 nr. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 nr. 77 che ha riconosciuto ai concessionari il diritto a “proseguire la propria attività mediante l'uso ……delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
A tal proposito si consiglia di comunicare formalmente all’Ente che si intende proseguire la propria attività mediante l'uso dei beni del demanio marittimo oggetto della concessione con l’impegno al pagamento del relativo canone per l’anno 2021 (meglio sarebbe effettuarlo quanto prima).
Abbiamo predisposto a tal fine i fac-simile di diffida e quello per la comunicazione ex art. 182 comma secondo del dl nr. 34/2020 che è possibile richiederli ai nostri responsabili di zona, che saranno a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.