Chiarimenti sentenza TAR Lombardia e proroga dei titoli al 2020

Ott
13
2014

Roma 13 ottobre 2014
Prot. n. 349


Cari colleghi,

 la notizia della recente sentenza di un TAR (quello di Milano e perciò regione Lombardia) riguardante la proroga delle concessioni al 2020, rischia di aggiungere ulteriore disorientamento a quello purtroppo già esistente fra i balneari. Riteniamo quindi necessario fornirvi in proposito un chiarimento tecnico che consenta a tutti di meglio inquadrare la situazione.

Il TAR della Lombardia, con la sentenza n. 2401 depositata lo scorso 26 settembre, all’esclusivo fine di decidere la controversia portata al suo esame, ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea se “la reiterata proroga del termine di scadenza di concessioni di beni del demanio” sia in contrasto o meno con “i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56, e 106 del TFUE”.

Per evitare una facile confusione, è bene evidenziare, che la futura sentenza (prevedibilmente fra circa un anno) della Corte europea verterà su una questione pregiudiziale ex art. 267 del TFUE e che, quindi, avrà effetti diretti solo per la controversia portata a sua conoscenza.

Non la si deve confondere, quindi, con una pronuncia ex art. 258 del TFUE conseguente ad una procedura di infrazione che, si sottolinea, su questa problematica non c’è fra le 99 attualmente pendenti nei confronti dell’Italia.

Pertanto, il TAR lombardo non ha disapplicato la proroga né rimesso gli atti alla Corte costituzionale per la sua abrogazione,  ma si è limitato a sollevare la questione interpretativa davanti alla Corte UE.

In definitiva la proroga al 31.12.2020, disposta dall’art. 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010 e ss.ii.mm. è efficace e in vigore; non vi è alcun Tribunale che l’abbia disapplicata ( ricordo in proposito che il comune di Villasimius, grazie all'ottimo lavoro svolto in Sardegna dal nostro gruppo, ha ritirato il suo ricorso al TAR di quella regione) ; non vi è alcun rinvio alla Consulta per la sua abrogazione e non vi è alcuna procedura di infrazione CE che l’abbia contestata.

E’ opportuno rilevare, inoltre, che la controversia su cui il TAR di Milano è chiamato a decidere, ha per oggetto la concessione di un chiosco bar di mq. 200 circa posto sul demanio lacuale del Lago di Garda; rilasciata nel 2006 e fino e non oltre il 31.12.2010 e, soprattutto, con l’espressa prescrizione, contenuta nell’atto, di non poter alla scadenza “invocare usi o consuetudini per continuare nel godimento del titolo concessorio”.

Per cui, come si può facilmente osservare, seppur  riguarda la stessa proroga che, in origine prevista esclusivamente in nostro favore, è stata poi estesa anche ad altre categorie (concessionari lacuali, fluviali, con finalità non solo turistiche ma anche ittiche, industriali, ecc. ecc.) si tratta di una concessione completamente diversa da quella riguardante gli stabilimenti balneari italiani.

Infatti le nostre concessioni demaniali marittime sono diverse da quella esaminata dal TAR lombardo perché sono assistite da una disciplina speciale (quella del Codice della navigazione) che ha fatto sorgere, in capo ai balneari, preziose posizioni giuridiche (il cd. diritto di insistenza prima e il rinnovo automatico poi) generatrici di tutele di rango costituzionale e comunitario tra le quali l’affidamento nella disciplina previgente all’abrogazione del secondo comma dell’articolo 37 del Codice della navigazione e il diritto di proprietà dell’azienda sorta sul demanio marittimo e intimamente allo stesso connesso.

Ovviamente, sia l’evidente diversità della fattispecie che ha originato la questione pregiudiziale che gli effetti della futura sentenza della Corte europea limitati alla controversia in esame al TAR remittente, non giustificano alcuna sottovalutazione della futura decisione della Corte europea.

Infatti se, malauguratamente, la  Corte di Giustizia  dovesse ritenere la proroga contrastante con i principi comunitari, questa decisione potrebbe costituire un pericoloso precedente in analoghe controversie, o anche, dar luogo a un’eventuale procedura di infrazione finalizzata all’abrogazione della norma in questione.

Si confida e ci stiamo già attivando in tal senso, che  al contrario, la Corte europea si uniformi alle sue precedenti decisioni in materia di conformità al diritto comunitario di una disciplina transitoria e, comunque, registri la diversità delle situazioni contemplate nella proroga.

Alla luce di queste considerazioni   si  rende ulteriormente evidente (se ce ne fosse ancora bisogno!) che la proroga al 31.12.2020 non elimina, come sin da subito abbiamo affermato,  l’urgenza di adottare la giusta soluzione alla “questione balneare”, così come non si può non evidenziare che la sentenza in questione  conferma la giustezza della nostra posizione sin qui sostenuta.

Giova sottolineare, infatti che anche questa sentenza non fa alcun riferimento alla cd Direttiva Bolkestein ma esclusivamente ai “principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56, e 106 del TFUE” a dimostrazione che l’inserimento o meno del nostro settore nella disciplina di questa Direttiva, peraltro noi riteniamo ancora tutto da dimostrare, non è determinante.

Ancora una volta è provato che tutta la discussione sulla cd Bolkestein  ha costituito, e non vorremmo che continuasse a costituire,   un comodo alibi  per non adottare, in Italia, una seria e definitiva disciplina che tuteli efficacemente ed effettivamente il diritto di proprietà aziendale e l’affidamento di cui siamo titolari. Certo che, poi, si dovrà anche andare in Europa ma con una proposta forte e condivisa.

Stiamo lavorando  nella predisposizione di un documento finalizzato a definire i punti fondamentali che la normativa dovrebbe contenere, da portare in approvazione alla riunione del nostro Consiglio Direttivo che si terrà a Rimini il prossimo venerdì 24 ottobre e all'attenzione delle altre Organizzazioni per condividerlo unitariamente.

Le indiscrezioni che si hanno sulla bozza di Disegno di legge che il Governo starebbe  per presentare  non solo non  ci soddisfano affatto ma ci allarmano molto.  Se sarà così,  nelle prossime settimane e nei prossimi mesi saremo chiamati tutti a uno sforzo straordinario per difendere, con le nostre aziende, il futuro turistico del nostro Paese.

IL PRESIDENTE
Riccardo  Borgo