Nota congiunta di S.I.B./FIBA/OASI con gli emendamenti proposti alla V Commissione Bilancio del Senato da inserire nel Decreto Fiscale che accompagna la Finanziaria 2018.

Nov
2
2017

Il disegno di legge delega di riforma delle concessioni demaniali approvato alla Camera è un passo avanti rispetto a quello licenziato dal Governo grazie al buon lavoro fatto nelle Commissioni. Alcuni principi sono stati rafforzati o meglio delineati ma si tratta appunto di principi che devono ancora essere confermati dal Senato e tradursi poi in atti e fatti concreti attraverso i decreti attuativi. Solo a quel punto sarebbe possibile un giudizio definitivo e compiuto sulla riforma. Il pericolo reale che noi oggi avvertiamo è quello che, vista l'ormai prossima fine della legislatura e il conseguente clima elettorale che non aiuta, non ci sia il tempo materiale e il contesto politico per fare né una cosa né l'altra lasciandoci, ancora una volta, in mezzo al guado e nella più totale incertezza per il futuro delle nostre imprese e delle nostre famiglie.

Se questa è la situazione diciamo con chiarezza che il Governo e il Parlamento hanno il dovere di non chiudere questa legislatura senza che sia trovata una soluzione che metta in sicurezza il comparto e, più in generale, il turismo balneare italiano.

E' quindi al Governo, al Parlamento, alle forze politiche e al loro senso di responsabilità che facciamo appello per chiedere di valutare un provvedimento da inserire nel decreto legge di accompagnamento alla Finanziaria 2018 in discussione al Senato per introdurre poche norme, efficaci e dai tempi di approvazione certi, che consentano al sistema di superare il giorno per giorno così da mettere benzina vera nel motore delle imprese per rilanciarne gli investimenti e ridare slancio ed entusiasmo ai nostri figli. Nella prossima legislatura ci sarà tempo per mettere mano ad una riforma più completa e puntuale e se si saprà e potrà fare ancora meglio ben venga.

Abbiamo predisposto su temi fondamentali - quali la messa in sicurezza delle imprese esistenti, il loro valore economico e i canoni demaniali - una serie di emendamenti che siano compatibili con la sentenza della Corte di Giustizia UE del luglio dello scorso anno e, più in generale, con un quadro normativo italiano ed europeo con il quale, ci piaccia o no, dobbiamo fare i conti se non vogliamo trovarci in mano provvedimenti che non vanno da nessuna parte e che verrebbero spazzati via prima ancora che dall'Europa dalle sentenze di qualsiasi tribunale italiano.

Emendamenti che mettiamo a disposizione di tutti coloro, maggioranza o opposizione, che, al di là delle parole e dei proclami, hanno davvero a cuore il futuro delle imprese balneari. Li utilizzino come meglio credono, li migliorino se lo ritengono necessario ma facciano finalmente qualcosa di concreto ed in questa legislatura a sostegno e a tutela del turismo balneare italiano e delle 30.000 famiglie e imprese che ne sono l'asse portante.

                                                                                                                                                                                                    Roma, 30 ottobre 2017

EMENDAMENTI AL DDL 2942 (legge di conversione del decreto-legge 148 del 16.10.2017

CONCESSIONI DEMANIALI

ART.

Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e al principio del legittimo affidamento, vengono assegnate nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della specifica professionalità acquisita in qualità di concessionario nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.

Le concessioni di cui al comma precedente hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, è concesso un periodo transitorio da un minino di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni.

MOTIVAZIONE

La norma che si propone è diretta ad evitare il contenzioso da parte dei concessionari del demanio marittimo titolari di una concessione anteriore al 31 dicembre 2009 (data di entrata in vigore dell’art. 18 del d.l. 30.12.2009 nr. 194 convertito con la legge 26 febbraio 2010 nr. 25 che ha abrogato il cd diritto di insistenza garantito dall’art. 37 comma secondo, del Codice della Navigazione alla scadenza della concessione).

E’, infatti, indispensabile che il legislatore nazionale, al fine di evitare un rovinoso contenzioso con l’Erario, individui una tutela specifica del diritto al legittimo affidamento che gli stessi vantano così come riconosciuto dalla sentenza della CGUE C-458/14 Promoimpresa del 14 luglio 2016 (v. punto 56, che ha richiamato il punto 92 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale, e punto 72).

La medesima sentenza ha dichiarato in contrasto con i principi comunitari, la proroga ex art. 1 comma 18 della legge 26/2010 così come modificata con l’art. 34 duodecies della legge 221/2012, ma la giurisprudenza italiana (v. sentenza TAR Napoli nr. 911 del 14 febbraio 2017) ha già chiarito che questa dichiarazione di illegittimità non attiene alla “proroga in sé” e neppure alla sua dimensione quantitativa (di 5, 10 e 30 anni) ma esclusivamente alla sua modalità di assegnazione.

Pertanto, la CGUE, con la sentenza Promoimpresa, “bocciando” quella proroga del 2012, non ha negato la compatibilità con il diritto europeo di una norma nazionale, come questa che si propone, istitutiva di un periodo transitorio di durata variabile che tenga conto del legittimo affidamento ingenerato dalla normativa previgente oggi abrogata.

IN ALTERNATIVA

ART.

Le concessioni demaniali marittime di cui all’articolo 01, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Le concessioni in essere al 31 dicembre 2009 sono prorogate da un minino di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili.

MOTIVAZIONE

La norma che si propone è diretta ad evitare il contenzioso da parte dei concessionari del demanio marittimo titolari di una concessione anteriore al 31 dicembre 2009 (data di entrata in vigore dell’art. 18 del d.l. 30.12.2009 nr. 194 convertito con la legge 26 febbraio 2010 nr. 25 che ha abrogato il cd diritto di insistenza garantito dall’art. 37 comma secondo, del Codice della Navigazione alla scadenza della concessione).

E’, infatti, indispensabile che il legislatore nazionale, al fine di evitare un rovinoso contenzioso con l’Erario, individui una tutela specifica del diritto al legittimo affidamento che gli stessi vantano così come riconosciuto dalla sentenza della CGUE C-458/14 Promoimpresa del 14 luglio 2016 (v. punto 56 che ha richiamato il punto 92 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale).

La medesima sentenza ha dichiarato in contrasto con i principi comunitari, la proroga ex art. 1 comma 18 della legge 26/2010 così come modificata con l’art. 34 duodecies della legge 221/2012, ma la giurisprudenza italiana (v. sentenza TAR Napoli nr. 911 del 14 febbraio 2017) ha già chiarito che questa dichiarazione di illegittimità non attiene alla “proroga in sé” e neppure alla sua dimensione quantitativa (di 5, 10 e 30 anni) ma esclusivamente alla sua modalità di assegnazione.

Pertanto, la CGUE, con la sentenza Promoimpresa, “bocciando” quella proroga del 2012, non ha negato la compatibilità con il diritto europeo di una norma nazionale, come questa che si propone, istitutiva di una proroga di durata variabile che tenga conto del legittimo affidamento ingenerato dalla normativa previgente oggi abrogata.

VALORE ECONOMICO DELLE IMPRESE, INDENNIZZO, FACILE-DIFFICILE RIMOZIONE

ART.

Dopo il terzo comma dell’art. 37 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 aggiungere i seguenti comma:

“In caso di area già oggetto di concessione, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.

Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda, predeterminato e concordato tra questo e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta, reso noto nel bando di gara e pari al suo valore commerciale.

In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo dal presidente del Tribunale territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina”.

All’articolo 49, primo comma, del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 sopprimere le parole “senza alcun compenso o rimborso” e dopo il comma secondo aggiungere il seguente:

“Sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell’area demaniale concessa nel pristino stato in non più di novanta giorni”.

MOTIVAZIONE

La norma che si propone è diretta a modificare l’art. 49 del Codice della navigazione al fine di renderlo compatibile con i principi comunitari così come interpretati dalla CGUE che impongono un indennizzo al termine della concessione.

Infatti, l’articolo 49 del Codice della navigazione, per tutte le concessioni demaniali marittime, dispone che “quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso”.

Analogamente l’art. 1 comma 78 lett. b) punto 26 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, nell’assegnazione delle concessioni relative ai giochi e scommesse, aveva prescritto la “cessione non onerosa ovvero della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all’atto della scadenza del termine di durata della concessione”.

Sta di fatto che la CGUE con la sentenza C-375/14 Laezza del 28 gennaio 2016 ha disposto che “gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco”.

A ciò si aggiunga, nelle motivazioni della sentenza, la indicazione della necessità di “tenere anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata” (punto 42) e meritevoli di menzione sono, anche, le Conclusioni dell’Avvocato generale laddove si precisa “che, anche supponendo che si ritenga che i beni che costituiscono l’oggetto della cessione non onerosa siano stati ammortizzati, ciò non implica affatto che il concessionario di cui trattasi non subisca un danno economico, in quanto questi si vede privato della possibilità di cederli a titolo oneroso in funzione del valore di mercato di tali beni” (punto 98).

Da ultimo si osserva che la norma che si propone è analoga all’art. 37 comma 6 del d.l. 22 giugno 2012 nr. 83 convertito nella legge 07.08.2012 n. 134 sulla disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico

IN ALTERNATIVA

ART.

Dopo il terzo comma dell’art. 37 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 aggiungere i seguenti comma:

“In caso di area già oggetto di concessione, l’ente gestore acquisisce il valore aziendale dell’impresa insistente su tale area attestato da una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione.

Al concessionario uscente è riconosciuto il diritto ad un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al valore aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto della concessione, attestato dalla perizia giurata di cui al comma precedente da corrispondere integralmente prima dell’eventuale subentro”

All’articolo 49, primo comma, del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 sopprimere le parole “senza alcun compenso o rimborso” e dopo il comma secondo aggiungere il seguente:

“Sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell’area demaniale concessa nel pristino stato in non più di novanta giorni”.

MOTIVAZIONE

La norma che si propone è diretta a modificare l’art. 49 del Codice della navigazione al fine di renderlo compatibile con i principi comunitari così come interpretati dalla CGUE che impongono un indennizzo al termine della concessione.

Infatti, l’articolo 49 del Codice della navigazione, per tutte le concessioni demaniali marittime, dispone che “quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso”.

Analogamente l’art. 1 comma 78 lett. b) punto 26 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, nell’assegnazione delle concessioni relative ai giochi e scommesse, aveva prescritto la “cessione non onerosa ovvero della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all’atto della scadenza del termine di durata della concessione”.

Sta di fatto che la CGUE con la sentenza C-375/14 Laezza del 28 gennaio 2016 ha disposto che “gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco”.

A ciò si aggiunga, nelle motivazioni della sentenza, la indicazione della necessità di “tenere anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata” (punto 42) e meritevoli di menzione sono, anche, le Conclusioni dell’Avvocato generale laddove si precisa che, anche supponendo che si ritenga che i beni che costituiscono l’oggetto della cessione non onerosa siano stati ammortizzati, ciò non implica affatto che il concessionario di cui trattasi non subisca un danno economico, in quanto questi si vede privato della possibilità di cederli a titolo oneroso in funzione del valore di mercato di tali beni” (punto 98).

CANONI VALORI OMI

ART.

All’articolo 19, comma 5 bis, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 dopo “03” inserire le parole “comma 1, lettera b), numero 2.1)” e sostituire le parole “ fino alla data del 15 settembre 2013” con le seguenti “fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi”.

IN SUBORDINE

ART.

All’articolo 19, comma 5 bis, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 dopo “03” inserire le parole “comma 1, lettera b), numero 2.1)” e sostituire “2013” con “2018”.

MOTIVAZIONE

L’applicazione dei canoni disposti dall’articolo 03 comma 1, lettera b), numero 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (cd canoni OMI), sta determinando gravi conseguenze per diversi operatori che si trovano nell’impossibilità di corrispondere somme ingenti e ricorrono a un esteso contenzioso.

A ciò si aggiunge l’incertezza giurisprudenziale e amministrativa sui parametri (terziario o commerciale) che gli Enti concedenti utilizzano per determinare il canone in queste limitate fattispecie con esiti differenti fra i diversi Comuni.

La complessa materia delle concessioni demaniali marittime necessita di un suo riordino nelle cui more si ritiene opportuno evitare conseguenze devastanti alle imprese interessate.