Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5157 del 3 settembre 2018

Set
17
2018

Cari colleghi,
per il Consiglio di Stato, la cd Bolkestein, deroga all’obbligo di gara per quelle attività che rivestono un profilo storico identitario.
Segnalo una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (nr.  5157 del 3 settembre 2018), importante e per certi versi storica, perché, proprio sulla base della cd Direttiva Bolkestein (suoi Considerando 40 e art. 4) si afferma laderoga al principio della gara pubblica in ragione della rilevanza storico-culturale dell’attività esercitata”.
La vicenda riguarda il rinnovo delle concessioni di tre locali di proprietà del Comune di Milano all’interno della galleria Vittorio Emanuele II.
Il Comune dopo un primo momento in cui era orientato al rinnovo delle concessioni, su consiglio e parere dell’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, aveva proceduto alla gara per l’assegnazione della concessione di questi locali.
I concessionari hanno impugnato le determine del dirigente al demanio del Comune di Milano davanti al TAR Lombardia (n. 2422 e n. 2423 del 2017) che ha accolto i ricorsi annullando sia i provvedimenti di diniego delle istanze di rinnovo delle concessioni e sia i successivi provvedimenti di gara”.
Avverso tale pronuncia, e per ottenere la riforma di dette pronunce giurisdizionali, il Comune di Milano ha presentato appello e anche il Consiglio di Stato, con la sentenza citata ha dato ragione ai concessionari confermando l’illegittima della indizione della gara.
Il Consiglio di Stato, in questa sentenza (punto 18), ha chiarito che il principio di evidenza pubblica è suscettibile di eccezionale deroga …. in presenza di esigenze imperative connesse alla tutela di un interesse generale: ….. per un’esigenza stimata in sé superiore, di derogare al principio della gara perché si riferiscono ad interessi prioritari che prevalgono sulle esigenze stesse che sono a base della garanzia di concorrenza”.
“E’ pacifico”, per il supremo Giudice amministrativo, che “fra le ipotesi di deroga possa rientrare anche la salvaguardia del patrimonio culturale e in genere dell’interesse storico-culturale (cfr. per tutti il Considerando 40 e l’art. 4 della direttiva 2006/123/CE e conseguente art. 8 l. 26 marzo 2010, n. 59), nel quale per sua natura rientra il profilo storico-identitario, quand’anche su supporto commerciale”.
Quindi è possibile la deroga all’obbligo di gara per gli stabilimenti balneari anche in quanto attività rilevante da punto di vista storico identitario.
Come è noto gli stabilimenti balneari italiani, nel loro complesso e non solo quelli di lunga data, nel corso di quasi due secoli di storia, hanno realizzato un sistema unico al mondo parte integrante e costitutivo del nostro ‘Made in Italy’.
Infatti quali luoghi di incontri, discussioni e socializzazione, hanno da tempo ereditato la funzione delle nostre piazze cittadine simbolo dell'identità culturale, oltre che architettoniche, del nostro Paese che giustamente è stato definito l'Italia dei Comuni.
Trova conferma, quindi, la nostra insistenza anche sulla valenza storica ed identitaria della balneazione attrezzata italiana, del resto consacrata dalla Regione Liguria con la legge regionale n. 25/2017 che stiamo strenuamente difendendo, sia con la richiesta di rinuncia all’impugnativa davanti alla Corte Costituzionale, che con la richiesta di trasformarla in legge nazionale.
Ed è una ulteriore motivazione alla nostra richiesta di deroga che si aggiunge alla necessità di tutelare sia la proprietà aziendale che il legittimo affidamento anch’essi rientranti, come chiarito dalla CGUE, nei “ motivi imperativi di interesse generale” (ex art 12 comma 3 della cd Direttiva Bolkestein).
Con questa sentenza si arricchisce e potenzia l’insieme delle motivazioni a disposizione dei balneari per evitare le aste e le gare, da utilizzare anche eventualmente in future, (ci auguriamo, anche per il Paese, non necessarie) azioni giudiziarie contro chi volesse follemente mettere a gara le nostre concessioni.
La battaglia sindacale del S.I.B. Confcommercio, quindi trova in questa sentenza un ulteriore impulso per continuare nella propria battaglia contro le aste e motivo di fiducia per il suo esito positivo.
Antonio Capacchione
Presidente Sindacato Italiano Balneari