Roma 22 dicembre 2014
Prot. n. 485
E mail
On. Pier Paolo Baretta
Ministero Economia e Finanze
Via XX Settembre, 97
ROMA
segreteria.baretta@tesoro.it
Il Decreto legge cd milleproroghe di prossima emanazione è la sede idonea per l’adozione dell’indifferibile provvedimento che eviti effetti devastanti per le imprese balneari cd pertinenziali.
Come a Lei è ampiamente noto, l’applicazione dei canoni disposti dall’articolo 1, comma 251, lett. b), punto 2.1 , della legge n. 296, del 27 dicembre 2006 (cd canoni OMI), sta determinando gravissime e talvolta irreversibili conseguenze per diversi operatori che si trovano nell’impossibilità di corrispondere somme insostenibili.
A ciò si aggiunge l’incertezza giurisprudenziale e amministrativa sui parametri (terziario o commerciale) che gli Enti concedenti utilizzano per determinare il canone in queste limitate fattispecie con esiti differenti fra i diversi Comuni.
Il Parlamento, nella precedente legislatura, ha ripetutamente chiesto una sua modifica con vari odg e risoluzioni (v. Risoluzione 7-00019 del 30.7.2008 e Risoluzione 7-00095 del 10.12.2008 della VI Commissione della Camera dei deputati).
La complessa materia delle concessioni demaniali marittime è oggetto di un suo riordino previsto, fra l’altro, dall’articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle cui more, è indispensabile evitare drammatiche conseguenze alle imprese interessate con una moratoria della riscossione coattiva dei canoni e dei procedimenti amministrativi conseguenti al mancato pagamento che permetta quindi alle stesse di non cessare di esistere e di affrontare la prossima stagione balneare.
Strettamente connesso a questa problematica è l’altra analoga concernente le procedure finalizzate all’incameramento delle opere realizzate sul demanio marittimo.
Infatti vi è grande incertezza sulla qualificazione delle opere che insistono sul demanio marittimo se di facile o difficile rimozione anche questa fonte di esteso contenzioso.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sezione III, con la decisione n. 84\2011, del 21 settembre 2011, ha deliberato che “in base alla attuale evoluzione intervenuta negli ultimi anni sia nell’uso di nuovi materiali che nella tipologia costruttiva dei manufatti edilizi è ormai difficile dettare criteri oggettivi per definire compiutamente e correttamente la facile o la difficile rimozione di un manufatto”.
Il Senato della Repubblica, nella precedente legislatura, con l’odg del 5 maggio 2011 approvato all’unanimità, constatato “le difficoltà legate all’interpretazione giuridica del concetto di facile e difficile rimozione” ha impegnato il Governo “ a tenere in considerazione, nella definizione delle opere di facile e difficile rimozione, del progresso tecnologico legato a tali opere”.
Nonostante il Consiglio di Stato si sia più volte espresso per lo spostamento allo spirare della concessione dell’attività finalizzata alla devoluzione delle opere (v. C.d.S. 26 maggio 2010, n. 3348; 1 febbraio 2013 n. 626; 14 maggio 2013 n.3196), e chiarendo che cosa si intenda per "spirare della concessione", diverse Amministrazioni periferiche si stanno attivando per l’incameramento.
Pertanto, nelle more del riordino della materia si propone, altresì, di sospendere anche le procedure amministrative di incameramento delle opere al fine di evitare un inutile quanto costoso contenzioso nonché una ulteriore fonte di allarme per i concessionari di demanio marittimo. (Proposta 1).
Qualora per ragioni di copertura, per cui in passato sono state respinte analoghe richieste e con l'unico obiettivo di evitare il dramma della revoca dei titoli o di altri provvedimenti egualmente devastanti, proponiamo in alternativa altre due ipotesi ( Proposte 2 e 3 ).
Affidiamo con fiducia a Lei, on Barretta, la valutazione di queste proposte e riaffermiamo con forza l'assoluta necessità che almeno una venga accolta.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ci è gradita l'occasione per inviare i nostri più cordiali saluti.
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PROPOSTA 1
Articolo
Nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come modificata dall’articolo 12 bis del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall’articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all’articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327.
PROPOSTA 2
Articolo
Nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come modificata dall’articolo 12 bis del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, fino al 31 dicembre 2015 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall’articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all’articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327.
PROPOSTA 3
Articolo
Nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come modificata dall’articolo 12 bis del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, fino al 31 dicembre 2015 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall’articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.