NON CI SONO DUBBI SULLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI AL 31-12-2020

Mag
22
2013

OSSERVAZIONI SIB
RELAZIONE  CORTE  DEI   CONTI   5/2013


E’ del tutto ingiustificata la preoccupazione della categoria sulla validità ed efficacia della proroga della scadenza delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2020 - disposta dall’articolo 34 duodecies, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 – scaturente da una lettura, tanto fuorviante da apparire inequivocabilmente pretestuosa, della delibera n. 5 della Corte dei Conti, in sede giurisdizionale non di controllo, dell’8 maggio 2013.

Infatti, si tratta della ormai solita e rituale Relazione che la Corte emana quadrimestralmente “sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi” così come disposto dall’articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza

Nel caso in questione la Relazione ha per oggetto, tutte le “trentuno leggi” (pag. 3 della Relazione) pubblicate nel quadrimestre settembre – dicembre 2012.
Orbene, la Corte dei Conti con questa Relazione “come già messo in luce nella precedente Relazione quadrimestrale, si registra il perdurare di fenomeni negativi” nella quasi totalità delle norme considerate aventi “effetti finanziari in termini di maggiori spese o minori entrate“ in ordine  a) “all’effettiva agibilità delle coperture offerte”;  b) “all’approvazione di emendamenti comportanti conseguenze finanziarie ma senza che se ne sia avuta la giusta contezza con apposita relazione tecnica redatta dal Governo”;  c) “alle norme approvate ancorché prive del visto positivo della Ragioneria generale”  (pag. 4 della Relazione).

Si tratta, pertanto, di rilievi critici sulla qualità della produzione normativa degli ultimi anni e\o decenni assolutamente generali e ricorrenti in queste Relazioni.
Sconcerta, pertanto, che delle ben 86 pagine di questo documento abbiano trovato un notevole risalto mediatico solo le nove righe riservate alla proroga delle concessioni demaniali marittime dove semplicemente si rileva una circostanza, del resto ben nota, che all’epoca e nell’iter della sua approvazione, l’articolo 34 duodecies, “è stato vistato negativamente dalla relazione tecnica” (pag. 24 della Relazione): circostanza assolutamente ininfluente sulla validità ed efficacia della disposizione normativa.


Non è da escludere che ciò sia dovuto alla ricerca di sensazionalismo e all’irresponsabile criminalizzazione della balneazione attrezzata italiana che caratterizza certi, per fortuna limitati, commentatori. Per cui si rende doveroso ribadire che la proroga al 31 dicembre 2020 è legge dello Stato e come tale va rispettata e applicata così come, del resto, sta pacificamente avvenendo da parte degli uffici demaniali competenti anche sulla base delle ormai numerose Circolari emanate proprio per agevolare una sua pronta e spedita applicazione sia dal Ministero per le Infrastrutture che dalle Regioni costiere.

Nel contempo si stigmatizzano tutte quelle iniziative che, magari per esigenze di visibilità e proselitismo sindacale, rischiano di creare pericolosi allarmismi e infondate preoccupazioni da parte del settore.

Roma, 22 maggio 2013


IL PRESIDENTE
Riccardo Borgo