
Nell’approssimarsi della riapertura delle aziende balneari e, in generale, di quelle che operano sul demanio marittimo stanno sorgendo dubbi e incertezza circa il periodo obbligatorio del servizio di salvamento.
È bene precisare, preliminarmente, che fino alla emanazione delle nuove Ordinanze sia regionali che delle Autorità marittime sono valide ed efficaci quelle emanate lo scorso anno.
Nelle more, anche al fine della interlocuzione con le diverse Autorità territoriali, è opportuno evidenziare quanto segue.
Con l’art. 105 c. 2 lett. l) del Dlgs 31 marzo 1998, n.112 sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative per l’utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative.
È noto che le Regioni, con proprie leggi, hanno disciplinato le relative funzioni riservandosi (o, in alcuni casi, delegando la relativa funzione ai comuni) l’emanazione di atti di indirizzo anche mediante l’emanazione di proprie Ordinanze.
Il trasferimento delle funzioni non ha però riguardato la materia della sicurezza che è rimasta in capo alle Capitanerie di Porto ex art. 30 del Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327) che la esercitano al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, emanando Ordinanze particolari per i servizi di salvamento.
Questo assetto normativo può creare confusione fra il periodo obbligatorio di apertura dello stabilimento balneare (normalmente nei mesi di giugno, luglio e agosto) stabilito dalle Regioni (o in casi limitati dai Comuni) con quello in cui è obbligatorio dotarsi del servizio di salvamento prescritto esclusivamente dalle Ordinanze delle Capitanerie di Porto e che può riguardare anche il periodo di apertura facoltativo (da settembre a maggio).
A tal proposito è necessario considerare che l’art. 2 c. 1 lett. e) del Dlgs 30 maggio 2008 nr. 116 ai fini dei prelievi per garantire la balneabilità del mare, stabilisce la definizione di “«stagione balneare»: il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno”.
Quindi l’obbligo del servizio di salvamento non può comunque eccedere quello stabilito dal Dlgs nr. 116/2008.
Normalmente, per i mesi di maggio e settembre ci sono state disposizioni delle Ordinanze delle Capitanerie di Porto che o lo hanno escluso o lo hanno limitato solo ad alcuni giorni (fine settimana) o con diverse fasce orarie e distanze delle torrette.
Sta di fatto che a seguito del Dispaccio n. 113761 del 27 agosto 2024 del Comando generale delle Capitanerie di Porto in molti territori sono state emanate nuove Ordinanze da parte delle Autorità marittime che hanno imposto il servizio del salvamento “ogni qual volta le strutture siano aperte al pubblico con finalità di balneazione”.
Sono note le difficoltà per il reclutamento del personale nei mesi di maggio/settembre aggravate dalle nuove disposizioni sulla formazione contenute nel nuovo Regolamento 29 maggio 2024 nr. 85.
Le abbiamo da tempo e con insistenza evidenziate sia al MIT che al Comando generale delle Capitanerie di Porto.
Siamo, pertanto, in attesa della emanazione di una nuova Circolare esplicativa in materia del Comando generale delle Capitanerie di Porto.