LETTERA INTEGRALE INVIATA AL GOVERNO

Gen
11
2022
capacchione

Con la presente provvediamo ad inoltrare alcuni documenti tecnico giuridici chiesti per i lavori del cd “tavolo tecnico” di cui all’oggetto ed istituito da codesto Ministero nonché ribadire quanto già succintamente e oralmente affermato da questa Organizzazione nelle riunioni del 28 dicembre e 4 gennaio u.s.

                Si fa, altresì, presente la perdurante fondatezza di quanto dedotto dal Governo Italiano nella lettera in data 4 febbraio 2021 a firma del prof. Condinanzi in risposta alla richiesta di chiarimenti del 3 dicembre 2020 formulata Commissione Europea e con la quale la medesima ha avviato la P.I. nr. 4118/2020, che per Vs comodità pure alleghiamo.

                Le 30.000 aziende balneari operanti nel nostro Paese, per la maggior parte a conduzione familiare, dal 2010 vivono una situazione di precarietà amministrativa per la messa in discussione prima e per l’eliminazione poi del cd diritto di insistenza che aveva garantito sino ad allora la continuità aziendale.

                È stato un grave errore aver eliminato dal nostro Ordinamento giuridico tale cd diritto di insistenza perché lo stesso costituiva la condizione giuridica per il sorgere e l’affermarsi della balneazione attrezzata italiana che, con la sua storia plurisecolare, ha reso competitivo il nostro Paese nel mercato internazionale delle vacanze costituendo una delle più importanti espressioni del Made in Italy.

                Questo errore è stato possibile a causa di un’errata applicazione della cd Direttiva Bolkestein che riguarda le concessioni di servizi e non di beni come sono le concessioni demaniali qualificate tali, del resto, proprio dalla CGUE (v. Considerando nr. 9 della Direttiva e la sentenza CGUE 25 ottobre 2007 CO.GE.P.).

                La direttiva Bolkestein, pertanto, meritava e merita una decisa iniziativa del Governo italiano in sede europea per una sua revisione che escluda la sua applicabilità alle concessioni demaniali marittime.

                Nelle more di siffatta doverosa ed irrinunciabile iniziativa dello Stato italiano, la Direttiva medesima non può essere applicata dal nostro Paese se non attraverso l’esercizio puntuale delle facoltà previste dal par. 3 dell’articolo 12 (obiettivi di politica sociale, la salvaguardia del patrimonio culturale, motivi imperativi d’interesse generale, ecc.) e sulla base dei presupposti chiariti dalla sentenza della CGUE Promoimpresa: a) solo laddove vi sia la cd scarsità della risorsa (punto 43); b) tutelando il cd legittimo affidamento (punto 56).

                Dopo i diversi tentativi nelle scorse Legislature, il vigente articolo 1 commi 675 e segg. della legge 30 dicembre 2018 nr. 145, costituisce la corretta disciplina per la riforma della materia che, per il colpevole ritardo dei Governi che si sono succeduti dalla sua emanazione, attende ancora di essere applicata ad iniziare dall’immediata emanazione del DPCM ivi previsto.

                Nel mentre sono assai discutibili le sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nr. 17 e nr. 18 del 9 novembre 2021 (viziate da un eccesso di giurisdizione che ci si riserva di sollevare nelle sedi giudiziarie competenti) perché hanno invaso una competenza esclusiva attribuita al Legislatore e che il Governo farebbe bene a sollevare davanti alla Corte Costituzionale in difesa delle prerogative del Parlamento e delle Istituzioni rappresentative.

                Del resto anche le sentenze del TAR Lazio (nr. 139 e 140), oggi depositate, laddove deducono la validità dell’articolo 1 comma 682 e 683 della legge nr. 145/2018, confermano la confusione giurisprudenziale in materia se non, addirittura, il non uniformarsi a quanto affermato dall’Adunanza Plenaria dello stesso consesso.

                Insistiamo nel sottolineare come qualsiasi nuova e diversa iniziativa normativa che il Governo intendesse emanare deve avvenire previo un confronto con le Rappresentanze della categoria e con il coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni che, per la vigente ripartizione dei poteri, sono direttamente interessati all’esercizio delle funzioni e titolari di competenze costituzionali concorrenti.

                E, comunque, sarebbe inaccettabile la lesione dei legittimi diritti dei concessionari attualmente operanti così come lo stravolgimento di un modello di gestione del demanio marittimo incentrato sui principi giuridici contenuti nel Codice della Navigazione ancora validi e fecondi.

                Confidiamo nel positivo accoglimento di queste sintetiche considerazioni e proposte stante la necessità di salvaguardare un modello di balneazione attrezzata che si è rivelato sin qui efficiente e vincente e di tutelare i diritti legittimi degli attuali operatori che hanno avuto l’unico torto di fidarsi delle leggi dello Stato italiano.

                Si indicano l’avv. prof. Carlo Curti Gialdina e l’avv. Stefania Frandi per gli ulteriori approfondimenti, anche di dettaglio, e si allegano i seguenti documenti, salvo altri nel prosieguo e all’occorrenza:

1)            Lettera del Governo Italiano in data 4 febbraio 2021 a firma del prof. Condinanzi;

2)            Relazione del prof. Saverio Sticchi Damiani (professore in diritto amministrativo dell’Università del Salento) sulle posizioni giuridiche che gli attuali concessionari possono correttamente vantare;

3)            Relazione dell’avv. Giannangelo Marchegiani, già Direttore Generale Affari Giuridici della BEI;

4)            Note tecnico giuridiche generali;

5)            Sentenze del Tar Lazio nr. 139 e 140 pubblicate il 10.01.2022.