Roma, 7 dicembre 2012
Egr. dr. Mario Canzio,
nella Relazione tecnica emessa dai Suoi uffici sull’emendamento n. 1.800 presentato dal Governo in sede di esame dell’A.S. n. 3533 per la conversione in legge del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, per quanto riguarda la mini proroga di cinque anni prevista dall’art. 34-dodicies delle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative (come riportato da tutti gli organi di stampa), si sarebbe sostenuto che "risulta verosimilmente passibile di essere oggetto di una nuova procedura d'infrazione” e che sarebbe “suscettibile di generare minori entrate" a causa del"tardivo incameramento delle opere realizzate sul demanio marittimo che comporta, quindi, il differimento temporale, per l'intera durata della proroga, dell'adeguamento al valore di mercato dei canoni concessori, relativi ai manufatti incamerati".
Queste considerazioni hanno provocato un allarme mediatico con conseguente criminalizzazione di un’intera categoria economica che sarebbe rea di conseguire un beneficio ingiustificato con danno erariale immediato.
Le scriventi Organizzazioni di categoria sono, pertanto, costrette ad evidenziare quanto segue in fatto e in diritto.
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Egr. dr.
Mario Canzio
Ragioniere generale dello Stato
2)
Sul pericolo di ritardo negli incameramenti, si osserva che
E’ quindi immotivato o, comunque, esagerato attribuire alla mini proroga della scadenza delle concessioni demaniali marittime effetti devastanti per gli interessi pubblici.
Meraviglia inoltre che, nella Relazione, non si sia tenuto nel debito conto il rischio, concreto e attuale, che il venir meno del rinnovo automatico dei titoli concessori, in assenza di un’adeguata disciplina transitoria, è foriera di un probabile pesante contenzioso in danno dello Stato da parte degli attuali concessionari.
Le imprese italiane, infatti, nel caso in cui non venisse approvata una adeguata e ragionevole disciplina transitoria, sono già pronte ad adire la giustizia italiana ed eventualmente europea per la tutela dei loro diritti (dalla proprietà aziendale illegittimamente confiscata al legittimo affidamento nella disciplina previgente recentemente abrogata) con gravi conseguenze economiche in danno dello Stato italiano.
Per cui è evidente che la proroga, di soli cinque anni, della scadenza delle concessioni demaniali non solo non determina automaticamente le conseguenze sanzionatorie paventate ma la stessa è indispensabile per una riforma ordinata non più dilazionabile dell’intera materiaconcessoria.
Crediamo che vi sia ormai una diffusa consapevolezza della necessità di riscrivere la parte demaniale del Codice della Navigazione del lontano 1942 le cui varie problematiche (modalità di affidamento delle concessioni, natura delle opere, canoni, durata, fattispecie estintive e modificative, delimitazioni, pluralità dei soggetti titolari delle funzioni, ecc.) sono ormai obsolete rispetto al nuovo assetto istituzionale e comunitario.
Si pensi solo al ruolo che questo codice assegna alle Intendenze di Finanza (da tempo abolite) e alle Capitanerie di porto (che da diversi lustri hanno solo un ruolo di vigilanza e non di gestione) nel mentre non vi è menzione alcuna delle Regioni e dei Comuni ormai titolari di tutte le competenze.
In definitiva, nelle more di questa, ormai doverosa, azione riformatrice volta a delineare il Codice della navigazione del XXI°, è stata non solo opportuna, ma doverosa, una proroga che anche solo parzialmente, vista la sua esiguità, possa sbloccare gli investimenti oggi paralizzati da un orizzonte temporale limitato al 31 dicembre 2015.
Per tutto quanto sopra esposto le scriventi organizzazioni, chiedono un incontro con la S.V. al fine di approfondire questa delicata problematica.