Si è riunito oggi a Roma, il Comitato di Presidenza, per affrontare la delicata situazione che si è venuta a creare a causa della Circolare della Regione Calabria dello scorso 22 ottobre.
E' stata inviata immediatamente una nota esplicativa alla stessa Regione, all’Assessore Francesco Rossi e al Dirigente Generale del Dipartimento, firmata dal presidente nazionale Antonio Capacchione e dal presidente regionale Antonio Giannotti, di seguito il testo:
La Circolare del Dirigente dell’Urbanistica della Regione Calabria del 22.10.2019 prot. nr. 365002 è grave e non può certamente essere condivisa perché del tutto immotivata.
La mancanza di una Circolare ministeriale e, quindi, il ritardo o anche l’inerzia di un Ministero, non può giustificare la mancata doverosa applicazione di una disposizione di legge.
Come non è pertinente l’invocazione di una sentenza di un Giudice, del resto, non competente per materia.
- È opportuno chiarire, infatti, che la sentenza citata nella Circolare non è del TAR né del Consiglio di Stato e cioè del Giudice specializzato per la materia delle concessioni demaniali, bensì di quello penale, in quanto il procedimento è sorto per la presunta violazione, da parte del concessionario, dell’art. 1161 del Codice della Navigazione che continua, a nostro avviso anacronisticamente, ad avere una rilevanza penale e non amministrativa (si tratta di una contravvenzione estinguibile addirittura con l'oblazione del pagamento di euro 200,00 di ammenda). A tal proposito rileva quanto la stessa Cassazione proprio nella sentenza menzionata nella Circolare precisa che le sue valutazioni attengono esclusivamente “ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 1161 cod. nav.” (punto 2).
- A ciò si aggiunga che la sentenza citata non esclude completamente la legittimità di eventuali proroghe ma semplicemente le subordina: a) ad un’istanza di parte; b) a una verifica da parte della P.A..A tal proposito, infatti, si precisa che “la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime - prevista sino al 31.12.2020 dall'art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 e successive modifiche - non opera automaticamente, presupponendo un'espressa richiesta da parte del soggetto interessato al fine di consentire la verifica, da parte della autorità competente, dei requisiti richiesti per il rilascio del rinnovo”. (punto 4).
- E’, altresì, necessario chiarire che la sentenza in questione non ha disapplicato né esaminato l'eventuale conformità al diritto europeo della nuova Legge 30 dicembre 2018 nr. 145 cd di Stabilità che ha differito di quindici anni la durata delle concessioni demaniali anche perché siffatta norma si inserisce in un complesso ed articolato processo di riforma come facilmente è possibile ricavare dalla lettura dei commi 675 e segg. dell’art. 1 della legge nr.145\2018.
Si tralascia, infine, la circostanza, anche se rilevante, che non si tratta di una sentenza penale di merito ma di una decisione che si inserisce in un procedimento cautelare nel quale, tra l’altro, altri Giudici (GIP e Tribunale di appello) erano di diverso avviso a conferma che la questione non è pacifica e anzi molto controversa e dibattuta.
Sono invece circostanze assai importanti a conferma della solidità dell’impianto normativo ex lege nr. 145\2018:
a) che a distanza di dieci mesi dal suo varo non vi è nessuna sentenza di alcun giudice amministrativo (e neanche penale o civile) che ha disapplicato la disposizione de quo;
b) che la Commissione Europea non ha promosso alcuna procedura di infrazione per tale norma e, nel contempo, ne ha promosse ben 24 per altre disposizioni normative.
Per tutto quanto sopra esposto confidiamo nell’immediata revoca della Circolare del 22 ottobre u.s. confermando i contenuti della precedente, ben articolata e motivata del 29.02.2019 nr. 86233.