IL DECRETO LEGGE SULLE RIAPERTURE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI RINVIA ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI SIA PER LA DATA DI INIZIO ATTIVITA’ CHE PER LE MODALITA’ OPERATIVE

Apr
23
2021
Lido

Il decreto legge sulle riaperture delle attività 22 aprile 2021 nr. 52 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 96) si limita a disciplinare specificamente solo alcune attività (dalla scuola alla ristorazione; dalle palestre agli spettacoli) rinviando per quelle non espressamente contemplate alle disposizioni dello scorso anno (dl nr. 19/2020 e nr. 33/2020).

Infatti l’articolo 10 comma 3 del dl nr. 52\2021 stabilisce che “Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020”.

A tal proposito si riporta quanto previsto dall’articolo 1 comma 14 del decreto legge del 18 maggio 2020 nr. 33 convertito con la legge  14 luglio 2020 nr. 74 il quale stabilisce che “Le attività economiche, produttive e sociali devono  svolgersi nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”

Per cui, per quanto riguarda gli stabilimenti balneari il decreto legge sulle riaperture  rinvia alle disposizioni regionali (Ordinanze balneari e sanitarie) dello scorso anno o eventualmente a quelle già emanate dalle Regioni nel corrente anno.

Né al momento risultano esserci disposizioni limitative o impeditive delle nostre attività (DPCM o DM ex art 1 del decreto legge 25 marzo 2020 nr. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020 nr. 35).

In definitiva, in assenza di Ordinanze regionali impeditive o limitative, al momento è consentita l’attività di balneazione secondo le modalità operative dello scorso anno.

Per tutto quanto sopra esposto e fatto salvo eventuali ulteriori provvedimenti e/o chiarimenti amministrativi l’attività di balneazione risulta essere disciplinata dalle Ordinanze regionali vigenti nel mentre quelle accessorie (somministrazione, ristorazione, piscine, ecc.) sono, invece, disciplinate dal decreto legge del 22 aprile 2021 nr. 52/2021 sia in ordine agli orari che alle modalità operative.