Decreto Crescita: per i balneari approvata solo una raccomandazione al Governo per l'IVA al 10%.

Giu
22
2019

Come anticipato nel Decreto Crescita approvato ieri, in prima lettura alla Camera dei Deputati, non è stata inserita nessuna delle norme da noi proposte (dal salva pertinenziali alle devoluzioni; dal salva conguaglio alla disciplina delle costruzioni ecc.). 
Però, grazie all'iniziativa di alcuni parlamentari, da sempre attenti alle nostre problematiche, (Fidanza, Zucconi e Acquaroli) - che sentitamente ringraziamo - la Camera dei Deputati ha approvato una raccomandazione al Governo affinché si adoperi per l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% ai balneari. 
Come è ormai a tutti noto, questo atto non ha nessun valore legislativo o normativo, ma solo politico parlamentare. Nel contempo non lo sottovalutiamo perché costituisce un ulteriore strumento e argomento per rafforzare la nostra incessante azione sindacale volta ad ottenere l'eliminazione dell'assurda e ingiustificata disparità di trattamento in tema di IVA fra i balneari e tutte le altre aziende turistiche italiane. La lotta continua. Uniti si vince.

La Camera dei Deputati,

PREMESSO CHE:
il regime di IVA agevolata per le imprese turistiche disposta dall’articolo 120 della parte III dell’Allegato al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni comporta problemi interpretativi e applicativi per l’avvenuta abrogazione dell’articolo 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217 ad opera dell’articolo 11 comma 6 della legge n. 135 del 29 marzo 2001 a sua volta abrogata dall’articolo 3 comma 1 lettera l) del Decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 (cd Codice del turismo);
a seguito di tali interpretativi le aziende esercenti attività commerciali su concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo rientrano nel campo di applicazione dell’aliquota IVA al 22%, mentre le restanti imprese turistiche applicano l’aliquota agevolata al 10%;
Per esigenze di chiarezza e di semplificazione, per una opportuna uniformità di trattamento per tutte le imprese turistiche nonché per evitare problemi interpretativi e applicativi alle imprese turistiche che svolgono anche attività turistiche diverse (v. alberghi o campeggi con spiagge annesse), si rende necessario un intervento normativo chiarificatore a beneficio delle suddette imprese; 

IMPEGNA IL GOVERNO: 
a sostituire il riferimento normativo alle imprese turistiche così come definite da una norma non più in vigore (articolo 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983) con quello effettuato con l’articolo 4 del cd Codice del turismo.

Fidanza
Zucconi
Acquaroli