Canoni pertinenziali: nota inviata ai componenti della VI e XI Commissione della Camera dei Deputati

Mag
28
2013

alcune centinaia di imprese che operano sul demanio marittimo non potranno esercitare la loro attività quest’anno a seguito dell’incancrenirsi di un fenomeno già più volte sollevato dalle sottoscritte Organizzazioni di categoria e già portato all’attenzione del Parlamento nel corso della scorsa legislatura e che è ripetutamente intervenuto con apposite Risoluzioni (v. per es. Risoluzione 7-00019 del 30.7.2008 e Risoluzione 7-00095 del 10.12.2008 della VI Commissione della Camera dei deputati) per allertare il Governo sull’ormai annosa questione dei canoni demaniali pertinenziali. 

Sono, infatti, ‘venuti al pettine’ i nodi di una norma del 2006 sulla determinazione dei canoni demaniali marittimi che, con l'applicazione di spropositati valori OMI per le opere incamerate dallo Stato, ha portato quei canoni a valori tali da non poter essere corrisposti e, di conseguenza, oggi diverse centinaia di imprenditori si trovano tra l'incudine di Equitalia e il martello della revoca della concessione demaniale perché non sono in grado di pagare migliaia di euro, pertanto rischiano di perdere la propria impresa e migliaia di dipendenti e collaboratori di restare senza lavoro.

Siamo di fronte a veri e propri drammi che stanno portando all’esasperazione ed alla disperazione così tante famiglie mettendone in gioco l'avvenire e le certezze costruite con il lavoro di generazioni. Sono anni che le Associazioni di categoria segnalano questa emergenza senza ottenere nemmeno ascolto. Ora non è più possibile non affrontare e risolvere questo problema.

Ci rifiutiamo di credere che lo Stato, per di più in un momento così drammatico per l'occupazione, diventi il ‘braccio armato’ nella distruzione di imprese e, nel contempo, siamo determinati a difendere con ogni mezzo i tanti posti di lavoro, di esperienza, di qualità di una offerta turistica che non riguarda solo stabilimenti  balneari ma anche alberghi, ristoranti, discoteche, bar, campeggiecc…...  .

Nelle more di una riforma organica di questa materia si chiede di voler adottare unprovvedimento cautelare che possa permettere l’esercizio dell’attività a queste imprese con il varo della norma che si propone o altra analoga che vorrete formulare. Vi preghiamo, egregi onorevoli, di non leggere questa richiesta come una delle tante lamentele: qui davvero si tratta di qualche centinaia di imprese che sono sull'orlo di un baratro dal quale non potranno più sollevarsi.  

L’occasione potrebbe essere l’A.C. n. 1012 “Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo” presentato il 21 maggio 2013 e attualmente all’esame delle Vs. Commissioni di appartenenza nel quale potrebbe essere inserito l’allegato emendamento.

Certi di un vostro fattivo  interessamento, ci è gradita l'occasione per inviare i migliori saluti.

 

FIBA   SIB

CONFESERCENTI  C ONFCOMMERCIO

Vincenzo Lardinelli  Riccardo  Borgo

 

 

All’articolo 1 aggiungere il seguente

 

Articolo 1 bis

 

E’ sospesa la riscossione coattiva ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti ai sensi del comma 1, lettera b), punto 2.1, dell’articolo 03, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall’articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 

 

Motivazione

 

L’applicazione dei canoni disposti dall’articolo 1, comma 251, lett. B), punto 2.1, della legge n. 296, del 27 dicembre 2006 (cd canoni OMI), sta determinando gravi conseguenze per diversi operatori che si trovano nell’impossibilità di corrispondere somme ingenti e ricorrono a un esteso contenzioso.

A ciò si aggiunge l’incertezza giurisprudenziale e amministrativa sui parametri (terziario o commerciale) che gli Enti concedenti utilizzano per determinare il canone in queste limitate fattispecie con esiti differenti fra i diversi Comuni.

Il Parlamento, nella precedente legislatura, ha ripetutamente chiesto una sua modifica con vari odg e risoluzioni (v. Risoluzione 7-00019 del 30.7.2008 e Risoluzione 7-00095 del 10.12.2008 della VI Commissione della Camera dei deputati).

La complessa materia delle concessioni demaniali marittime necessita di un suo riordino nelle cui more si ritiene opportuno evitare conseguenze devastanti alle imprese interessate con una moratoria che permetta alle stesse di affrontare la imminente stagione balneare.

 

 

Testo dell’articolo 1 comma 251 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006

 

251. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' sostituito dal seguente:
"1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica e' riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento e' da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A e'devoluta alle regioni competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano lo disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importiaggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto e' moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi' determinato e' ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, O per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorativedi cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorita' marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attivita' commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento".