Vademecum TARES

Ott
9
2013

SUN 2013 RIMINI 8 OTTOBRE 2013

BREVI INDICAZIONI SULLA TARES ANNO 2013
 
Procedura di istituzione della TARES
I Comuni entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione (30 novembre  2013 ex art. 8, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102) dovranno procedere alla determinazione delle tariffe.
 
“in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (c. 23) e sulla base 
 
a) redigere e approvare il Regolamento;
 
b) elaborare il piano finanziario;
 
c) determinare le tariffe.
 
Determinazione dei costi da coprire con la tariffa Il costo del servizio di NN.UU. , sia nella parte relativa agli investimenti che per la gestione della raccolta e smaltimento, dovrà essere coperto “integralmente” (c. 11) dalla tariffa.
 
Nel costo dovrà essere stralciato quello relativo alle scuole “ (c. 14). Più precisamente il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il contributo versato dal Ministero dell’Istruzione è riportato nel piano finanziario e detratto dai costi da coprire.
 
I costi dei “servizi indivisibili” dovranno essere coperti mediante la maggiorazione d € 0,30 o, a facoltà dei comuni, fino allo 0,40 euro per metro quadrato (c. 13). La predetta facoltà è stata sospesa per l’anno 2013: la maggiorazione fissata in € 0,30/mq dovrà essere versata direttamente allo Stato (indicando il codice tributo differenziato 3955) contestualmente al pagamento dell’ultima rata Tares con scadenza stabilita dal Comune
 
Sulle superfici da calcolare
 
Anche se ci sono alcune sentenze di Commissioni Tributarie che escludono gli arenili, l’orientamento prevalente della Giustizia tributaria è nel comprenderle in quanto aree suscettibili di “produrre rifiuti urbani ed assimilati” (c. 9).
 
 Del resto, anche ai sensi del nuovo comma 4, dell’art. 14, del D.L. 2014\2011 introdotto dalla legge n. 64, del 2013 (art. 10 c. 3), potrà essere considerata “area scoperta operativa”.
 
Per cui le aree destinate a parcheggi degli stabilimenti balneari, in quanto pertinenziali o accessorie a locali tassabili sono escluse dall'imposizione TARES.
 
2 Circa l’assoggettamento della superficie nella misura dell’ottanta per cento, si deve considerare che lo stesso costituisce una facoltà (“può”) dei comuni in sede di approvazione del regolamento e riguarderebbe “le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano” .
 
Quei comuni che hanno già attivato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo (simile alla TIA 2). In questo caso il costo del servizio è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto.
 
In questo caso la superficie, (c. 32) sarà utilizzata solo per il calcolo della maggiorazione di € 0,30 per i servizi indivisibili.
 
Riduzioni della tariffa In sede di Regolamento, il Comune può prevedere l’applicazione di riduzioni tariffarie, riguardante (c. 21) anche la maggiorazione di € 0,30 per i servizi indivisibili, sino a un massimo del 30 % nei casi elencati nel (c. 15) che prevede, fra l’altro, “c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente”.
 
Può, inoltre, procedere, ex art. 5, comma 1, del d.l. n. 102\2013 alla “d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011”. 
 
E’ invece obbligatorio, per il Comune, prevedere sempre in sede di Regolamento, “un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero” (c. 18).
 
Così com’è obbligatorio il pagamento del tributo nella misura massima del 20 per cento nel caso in cui a) vi è stato “il mancato svolgimento del servizio” e b) che abbia “determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o 
 
Ancora, “nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento” (c.16) 
 
Tariffa giornaliera E’ prevista che la tariffa sia giornaliera per tutti i “soggetti che occupano o detengono temporaneamente …..locali od aree pubbliche o di uso pubblico” per periodi inferiori a 183 giorni nello steso anno solare (c. 24). Naturalmente questa norma si applica agli ambulanti ma anche a tutte quelle situazioni in cui si ha una concessione stagionale con rimozione delle attrezzature a fine stagione (come ad esempio Sagre).
 
3 La tariffa, in questi casi è quella annuale rapportato ai giorni e suscettibile di una maggiorazione, a discrezione del Comune, che può arrivare sino al 100 % (c. 25).
 
Dichiarazione La dichiarazione per la Tares dovrà essere effettuata “entro il termine stabilito dal comune 
 
Misura transitoria E’ stata concessa la facoltà al Comune “Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2””…… “In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29”. (c. 35).
 
Questa disciplina è oggetto di revisione con l’introduzione dell’articolo 5, del d.l. n. 102, del 31 agosto 2013, in corso di conversione alla Camera. Con questa norma, per l'anno 2013 il comune può stabilire di applicare la componente della Tares diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, previa adozione di un apposito Regolamento, da adottarsi entro il 30 novembre 2013. Nel regolamento il Comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga” dovrà:
 
a) commisurare la tariffa sulla base delle quantità e qualità dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al loro utilizzo e all’attività svolta e al costo del servizio sui rifiuti;
 
b) determinare le tariffe per categorie omogenee considerando anche più coefficienti di produttività 
 
c) commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri introdotti dal DPR n. 158, del 1999;
 
d) introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dall’articolo 14, del 
 
Non è più prevista la facoltà per il consiglio comunale di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa, assicurandone la copertura con risorse diverse dai proventi della TARES di competenza dello stesso esercizio.
 
Il comune deve predisporre ed inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo, precompilato sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffari descritte prima.