Roma, 1 ottobre 2026 – Il bando tipo è certamente un atto utile e importante per l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative, ancorché permangano criticità (indennizzi, offerta economica, requisiti di partecipazione, ecc.) frutto perlopiù del quadro normativo vigente (art. 1 n. 166/2024 modificativa degli artt. 3 e 4 della legge n. 118/2022).
Il provvedimento si inserisce in un contesto legislativo ancora poco chiaro, che non assicura né l'esercizio ordinato delle funzioni amministrative né la corretta applicazione della cosiddetta Direttiva Bolkestein, anche alla luce della recente giurisprudenza. Quest'ultima ha infatti evidenziato la necessità di un previo accertamento della "scarsità della risorsa", la validità di talune proroghe al 2033 e i possibili "motivi imperativi di interesse generale" a tutela delle aziende attualmente operanti.
Di qui la necessità e l'urgenza che il bando tipo sia accompagnato da un intervento normativo chiarificatore della politica e delle istituzioni, così come richiesto formalmente al Governo lo scorso 26 settembre. L'attuale incertezza normativa rischia di produrre effetti persino peggiori di una scorretta applicazione della Direttiva Bolkestein.
I tempi sono stringenti: il rischio è che, mentre prosegue il confronto istituzionale sul bando tipo tra Ministeri, Regioni ed Enti locali, questi ultimi (come sta già accadendo dalla Liguria alla Romagna) procedano in ordine sparso con la pubblicazione di bandi disomogenei e dannosi per l'intero settore.