Sentenza TAR Lombardia concessione lacuale

Mag
9
2017

Con la recentissima  sentenza nr. 959 del 27 aprile 2017 il  TAR della Lombardia ha rigettato il ricorso del titolare di un contratto di locazione avente ad oggetto una proprietà indisponibile del Comune di Como utilizzata per l’installazione di uno stabilimento balneare con impianti sportivi.

Il ricorrente, pur trattandosi di un contratto di locazione e non di una concessione e avente ad oggetto non una porzione di demanio lacuale ma un bene di proprietà del comune,  aveva invocato sia la proroga al 2020 prescritta per le concessioni demaniali sia una tutela per il legittimo affidamento.

Il TAR di Milano, pur ritenendo applicabile la disciplina prevista per le concessioni demaniali, ha disapplicato la proroga sia quella della legge nr. 25\2010 che l’ultima varata con la legge nr. 160\2016, ritenendole entrambe  in contrasto con la  Direttiva Bolkestein così come interpretata dalla sentenza della CGUE Promoimpresa del 14 luglio 2016.

Ha, inoltre, ritenuto non sussistente, nel caso in questione, un legittimo affidamento dell’affittuario ricorrente per le specificità della vicenda.

A tal proposito ci si limita a sottolineare la differenza di questo contratto con le concessioni demaniali marittime che erano assistite da una normativa previgente che garantiva il rinnovo automatico contenuto nello stesso  titolo concessorio  e pacificamente e ininterrottamente applicato dall’Ente concedente e dalla giurisprudenza amministrativa sino alla nota sentenza del CdS nr. 168 del 25 gennaio 2005.

Questa sentenza è  una ulteriore conferma di quanto da noi sostenuto da tempo ormai remoto circa l’urgenza di una normativa di sistema che non va assolutamente rimandata e di una tutela per le imprese attualmente operanti che non sia semplicistica ma valida ed efficace.

Insistiamo, quindi, affinché il Parlamento non rinvii ancora una volta una riforma così urgente lasciando che siano le sentenze della   magistratura a risolvere questo grave problema.