ILLEGITTIMI EVENTUALI BANDI DI GARA IN ASSENZA DEL DECRETO MINISTERIALE PER LA DETERMINAZIONE DEI NUOVI CANONI E DELL'INDENNIZZO

Nov
27
2024
circolare sib

Il Dl 16 settembre 2024 nr. 131 (G.U. nr. 217) convertito con la legge 14 novembre 2024 nr. 166 (G.U. nr. 267) modificando l’art. 4 della legge 5 agosto 2022 nr. 118 ha disciplinato (con decorrenza dal 16 settembre u.s. data della sua entrata in vigore), la procedura amministrativa per l’affidamento delle concessioni demaniali nonché i criteri per la valutazione delle relative domande.

In particolare, e fra l’altro, l’eventuale bando di gara deve contenere necessariamente e obbligatoriamente anche “il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati” delle concessioni attualmente vigenti (art. 4, comma 4 lett. b legge 118/ 2022 novellata).

Da precisare che la determinazione dell’indennizzo, ex art. 4, comma 9 della legge nr. 118/2022 novellata, dovrà essere effettuato dall’Ente concedente esclusivamente:

  1. con una “perizia acquisita ……. prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata”;
     
  2. “da parte di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti”; 
     
  3. sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti…… da adottare entro il 31 marzo 2025”.

Evidente, pertanto, l’illegittimità di eventuali bandi di gara che dovessero attualmente essere avviati in quanto prive della perizia contenente la determinazione dell’indennizzo con le modalità prescritte dal D.l. nr. 131/2024. 

Inoltre, con siffatto provvedimento legislativo, inoltre, “continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027” le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo proprio “al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento (art. 3, comma 1, della legge nr. 118/2022 novellata).

Non si tratta da una “proroga automatica e generalizzata” come tale illegittima ma di un differimento procedurale entro il termine massimo del 30 di settembre del 2027 perfettamente conforme al diritto europeo e come tale concordato con la C.E e promulgato dal Presidente della Repubblica.

Infine è opportuno eventualmente evidenziare agli Enti concedenti tentati di avviare i bandi che l’inevitabile e certo contenzioso per il danno grave ai concessionari attualmente operanti espone a rischio i servizi balneari nella prossima stagione estiva con nocumento anche degli interessi pubblicistici per una corretta gestione del demanio esponendo gli stessi ad azione anche per danno erariale.