SINDACATO ITALIANO BALNEARI PUGLIA
UTILE PROVVEDIMENTO PER LE OPERE SULLE SPIAGGE
Finalmente pubblicato sulla G.U di ieri l’altro il DPR nr. 31 del 13 febbraio del 2017 contenente il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” destinato ad entrare in vigore il prossimo 6 aprile 2017.
Si tratta di un utile provvedimento che individua diversi interventi edilizi ed opere in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (come le spiagge) che sono completamente sottratte all’obbligo del parere paesaggistico (contenute nell’all.”a”) ed altri che invece sono sottoposte ma con una procedura semplificata (nell’allegato “b”).
Si ritiene opportuno segnalare, a titolo semplificativo, quali interventi edilizi che non necessitano più di alcuna autorizzazione paesaggistica:“A.1. opere interne .... anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso”;..... “A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico ............... non superiore a 120 giorni nell’anno solare; A.17. installazioni esterne ............. costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo; A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica”.
Per alcuni altri tipi di interventi edilizi il procedimento per il rilascio del parere paesaggistico viene semplificato sia nei tempi che nella documentazione. Anche qui a titolo esemplificativo, si segnalano: “B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc,....; B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo.........., per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare; B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche .......... consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;”.
Come si vede un importante provvedimento la cui elaborazione abbiamo seguito con molta attenzione per tutto lo scorso anno che viene incontro alla necessità di evitare provvedimenti, se non arbitrari, comunque ampiamente discrezionali delle Sovrintendenze ai beni paesaggistici che sin qui
hanno creato e creano seri problemi alle nostre imprese o, di fatto, impedito iniziative per meglio renderle funzionali.
Naturalmente vi sono aspetti come l’obbligo di smontaggio delle strutture (laddove prescritto) la cui soluzione necessita di essere inserita negli accordi di collaborazione ex art. 6 del DPR o, più opportunamente, in un provvedimento legislativo (a tale scopo potrebbe costituire un utile “veicolo” il Ddl “Costa”).
Per cui il nostro impegno su queste questioni continua consapevoli che la salvezza della balneazione attrezzata riguarda sì la durata delle concessioni e il loro “carico economico” (canoni, IVA, TARI, ecc.) ma, come ben sanno i balneari, anche aspetti cruciali quali la disciplina delle opere (facile e difficile rimozione in primis) e delle ipotesi di revoca e decadenza che completano gli obbiettivi primari e principali: un ulteriore periodo di almeno trent’anni; l’indennizzo pari al valore commerciale al termine dello stesso e la sdemanializzazione delle aree di sedime che hanno perso le caratteristiche di essere destinati ai pubblici usi del mare.
Bari 24.03.2017
Il Presidente regionale Vicepresidente nazionale vicario
Antonio Capacchion