Convegno di Lecce, il commento di Antonio Capacchione: “Utile momento di riflessione con pluralità di posizioni, anche contrapposte, che rafforza la convinzione sulla urgenza di una riforma organica del settore che invochiamo da tempo”

Ott
19
2019
Lecce
Il presidente nazionale del SIB-FIPE/Confcommercio ha partecipato alla giornata conclusiva del convegno tecnico giuridico, che si è svolto presso il TAR di Lecce, sulla problematica delle concessioni demaniali marittime alla luce della direttiva Bolkestein. Si è trattato di un confronto fra diverse posizioni, (a volte contrapposte), espresse dagli autorevoli relatori che ha fornito utili riflessioni per la individuazione di un possibile percorso di riforma della materia. Purtroppo, a nostro avviso, non sono state sufficientemente esaminate le posizioni giuridiche degli attuali concessionari anche alla luce della giurisprudenza sia comunitaria sia nazionale. A tal proposito sarebbe stato opportuno meglio approfondire il profilo del cd legittimo affidamento invocabile dai balneari per l’abrogazione, a seguito del d.l. 30 dicembre 2009 nr. 194, del loro diritto cd di insistenza precedentemente riconosciuto dal Codice della Navigazione del 1942 anche alla luce del riconoscimento esplicito datone dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 14 luglio 2016, Promoimpresa (punto 56). Per la giurisprudenza comunitaria la tutela del legittimo affidamento costituisce uno dei “motivi imperativi di interesse generale”, ex art. 12 c. 3 della cd Direttiva Bolkestein, utilizzato dalla nostra giurisprudenza amministrativa per escludere l’obbligatorietà della pubblica evidenza (v. sentenza del CdS del 3 dicembre 2018 nr. 5157 sul rinnovo del contratto di locazione dei negozi ubicati nella Galleria Vitt. Emanuele II di Milano). Così come non ha avuto il giusto rilievo la tutela della proprietà aziendale degli imprenditori balneari. Illuminante, in proposito, la sentenza della stessa Corte di giustizia del 28 gennaio 2016 C-375/14, Laezza che ha anche chiarito il contrasto con il Trattato europeo (artt. 49 e 56) di una eventuale coattiva cessione a titolo gratuito in favore dello Stato dei beni e attrezzature aziendali di un concessionario alla scadenza della concessione medesima. Rischio di pregiudizio al diritto di proprietà aziendale tutelato dalla nostra Costituzione (art. 42), dal Trattato europeo di Lisbona (art. 17) e dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo (art 1 del Primo protocollo addizionale) stante l’intima connessione fra l’azienda balneare e il suolo dove la stessa viene esercitata (v. sentenza CdS. n 4837 del 30.8.2011). Sarebbe stato opportuno e doveroso affrontare anche questo aspetto proprio in una Regione, come la Puglia, dove è ancora aperto il contenzioso giudiziario per Punta Perotti che ha visto lo Stato italiano definitivamente condannato al pagamento di 49 milioni di euro da parte della Corte Europea per i diritti dell'uomo proprio per la violazione del diritto di proprietà. Gli imprenditori balneari sono certi che la giustizia italiana, nel caso non auspicabile di contenzioso, saprà tutelare i loro diritti e non sarà necessario rivolgersi alle Corti europee per vederseli riconosciuti. Al netto di queste considerazioni critiche, comunque, il convegno di Lecce ha fornito elementi di riflessione per il percorso normativo indicato nella riforma del sistema delle concessioni demaniali marittime così come disciplinato dai commi da 675 a 684 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, magari, avrebbe meritato un maggior approfondimento, invece di essere frettolosamente liquidato come ennesima proroga.