Capacchione: i comuni sono obbligati ad applicare la nuova durata di quindici anni prevista dalla legge. Lo ha stabilito una recente sentenza del TAR di Catanzaro

Ott
29
2019
tar

La sentenza del TAR di Catanzaro, nr. 1742\2019 del 16 ottobre 2019 ha dichiarato l’illegittimità dell’inerzia di un Comune nell’applicazione della legge dei quindici anni.

Infatti, una società concessionaria di un Comune calabrese si è rivolta al Giudice amministrativo per contestare “la reiterata inerzia” del Comune medesimo sulla sua istanza diretta ad ottenere l’applicazione della legge che ha stabilito il differimento di quindici anni della scadenza delle concessioni demaniali marittime.

Il Tar di Catanzaro, ha ordinato” al Comune medesimo, entro il termine di 40 giorni, di adottare il provvedimento invocato poiché lo stesso “Comune non si è determinato sulle istanze presentate dall’esponente, omettendo quindi di valutare la sussistenza dei presupposti che, in base al richiamato art. 1, commi 682, 683 L. n. 145/2018, consentano all’Ente territoriale -in conformità alle indicazioni prescritte dalla Regione Calabria nella circolare prot. n. 86233 del 28.02.2019- di appore sui citati titoli abilitativi l’inciso “Concessione estesa di validità a tutto il 31.12.2033 ai sensi dell’art. 1 commi 682 e 683 della L. 145/2018” ovvero a rilasciare un separato provvedimento di estensione fino alla data indicata dalla legge richiamata.

Il Tar di Catanzaro con questa sentenza ha, quindi, riconosciuto sussistente, in capo al Comune inadempiente, “un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato” per l’applicazione dell’art. 1 comma 682 e segg. della legge 30 dicembre 2018 nr. 145.

In proposito ha anche richiamato una consolidata giurisprudenza amministrativa “(ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 961)”.

Secondo la giurisprudenza amministrativa è, pertanto, sussistente un vero e proprio obbligo giuridico in capo ai Comuni ad applicare la nuova durata prevista dalla legge che, tra l’altro, consente ai concessionari balneari di poter effettuare gli investimenti necessari a meglio qualificare le proprie aziende accedendo a mutui bancari o, anche, alle previste provvidenze regionali o nazionali che diversamente sarebbero ingiustamente precluse.

Si tratta, in definitiva, di una ulteriore pronuncia giurisprudenziale a favore dei balneari nella battaglia per vedersi riconosciuto il proprio sacrosanto diritto ad ottenere, dai comuni competenti, il differimento di quindici anni sui propri titoli concessori.