BALNEARI, SIB: LE NOSTRE RICHIESTE!

Nov
8
2018

Come è noto abbiamo denunciato, da ultimo lo scorso 5 novembre, che non vi è alcuna disposizione normativa che riguarda il nostro settore nella manovra economica del Governo, in discussione in questi giorni al Parlamento.
Abbiamo, pertanto, invitato i Parlamentari di tutti gli schieramenti politici a sopperire a questa assenza con proposte integrative ed emendative affinché l’iter parlamentare di approvazione della Legge di stabilità e del Decreto fiscale costituisca l’occasione per affrontare e risolvere alcuni aspetti del turismo balneare italiano ad iniziare dall’applicazione della Direttiva Bolkestein, ai canoni pertinenziali, allo smontaggio delle strutture, alla TARI ecc..
Come contributo a questa - a nostro avviso - doverosa integrazione parlamentare, abbiamo inviato ai Parlamentari dieci proposte di emendamenti rimettendoci alle loro valutazioni sia sulla fondatezza che sul veicolo legislativo ritenuto più corretto ai fini dell’ammissibilità (se Legge di stabilità o Decreto fiscale).
Sono il frutto di un intenso, lungo ed assai approfondito confronto sia all’interno della nostra categoria che, soprattutto, con prestigiosi giuristi e tecnici che abbiamo contattato e coinvolto nel corso degli ultimi mesi ed anni.
Ed ecco perché abbiamo accompagnato tutte le proposte emendative con specifiche e - a nostro parere - solide motivazioni ed argomentazioni anche tecnico-giuridiche.
Per cui, impregiudicata la ricerca di soluzioni più organiche, abbiamo chiesto:

1. il riconoscimento delle imprese balneari italiane quale “elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale dello Stato italiana” ai fini della loro esclusione dalla Bolkestein ex art. 2 del Dlgs, nr. 59\2010 così come chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza nr. 5157 del 3 settembre 2018;
2. l’assegnazione, comunque, alle concessioni vigenti di una durata variabile da trenta a cinquanta anni in riferimento a diverse fattispecie e in aderenza a quanto indicato dalla sentenza della CGUE del 14 luglio 2016 Promoimpresa;
3. il riconoscimento, alla scadenza delle concessioni, di un indennizzo pari al valore commerciale dell’azienda balneare come chiarito dalla CGUE con la sentenza del 28 giugno 2016 C-375/14, Laezza sulla contrarietà al Trattato europeo artt. 49 e 56 di una confisca senza indennizzo in danno di un concessionario;
4. la riapertura della definizione del contenzioso per i canoni pertinenziali ex lege nr. 147\2013 estendendolo anche a quello amministrativo, non giurisdizionale mediante il pagamento del 30 % delle somme dovute e con la sospensione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di mancato pagamento;
5. la sdemanializzazione delle aree che hanno peso le caratteristiche della demanialità e la loro cessione con diritto di opzione al concessionario ex articolo 3, commi 3 e 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410;
6. la sospensione dello smontaggio delle strutture fino al 31 dicembre 2020 per favorire la destagionalizzazione nelle more del riordino della materia;
7. una definizione unica valevole per l’intero territorio italiano del concetto di facile e difficile rimozione, estendendo quanto previsto dalle Regioni Toscana e Liguria;
8. l’eliminazione del “salvo conguaglio” ancora presente nei nostri titoli concessori escludendo in tal modo il rischio di contenzioso;
9. l’applicazione dell’aliquota IVA al 10% prevista per le imprese ricettive anche a quelle balneari;
10. la modifica del calcolo della TARI prevedendo una riduzione della tariffa per la stagionalità rapportandola al periodo di effettiva produzione di rifiuti e non applicandola all’intera superficie concessa.

E’ bene sottolineare che le prime tre richieste sono cumulative e non alternative fra di loro.
Siamo aperti a valutare ogni altra diversa proposta migliorativa di quelle da noi suggerite con l’unico limite che siano concretamente praticabili alla luce della copiosa giurisprudenza, amministrativa, costituzionale e comunitaria che nel corso di questi anni è sorta sulla questione.
Diversamente avremo una norma completamente inutile perchè destinata ad essere disapplicata sia dai giudici in sede di contenzioso che perfino dai funzionari regionali e comunali come è avvenuto anche di recente con l'art. 24, comma 3-septies, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 (Consiglio di Stato, n. 873 del 12 febbraio 2018).
E’ ora necessario sensibilizzare i Parlamentari affinché queste proposte, o altre di analogo spessore, vengano approvate a tutela di una categoria che merita l’attenzione e il rispetto che finora le è stato ingiustamente negato.